Art. 11.

      1. Nei casi di condanna per i reati previsti dalla presente legge è ordinata la confisca delle cose utilizzate, destinate o servite per commettere il reato nonché delle cose che sono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 240 del codice penale.
      2. Nei casi di condanna per i reati previsti dalla presente legge si applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
      3. Il ricavato della vendita pubblica dei beni o delle cose di cui al comma 1 è destinato a finanziare iniziative di prevenzione e di recupero delle persone che esercitano la prostituzione.